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I RICOVERI ALL'ESTERO Cari
genitori,
Associazione
Bambino Cardiopatico Il
Presidente Aggiornamento alla GU 17/10/2000. 310. SANITA' PUBBLICA R)
Servizio sanitario nazionale. D.M.
3 novembre 1989 (1) (1) Pubblicato nella Gazz.Uff. 22 novembre 1989, n.273. Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all¹estero (2) (2) Con D.M. 24 gennaio 1990 (Gazz.Uff. 2 febbraio 1990,
n.27) modificato con D.M. 17 giugno 1992 (Gazz.Uff. 11 agosto 1992,
n.188) si è proceduto alla identificazione delle classi di patologia
fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero. Con
successivo D.M. 30 agosto 1991 (Gazz. Uff. 12 settembre 1991, n.214)
modificato con D.M. 17 giugno 1992 (Gazz. Uff. 11 agosto 1992, n.188)
è stato integrato l'elenco delle prestazioni fruibili presso centri
di altissima specializzazione all'estero. IL
MINISTRO DELLA SANITA' Vista
la legge 23 dicembre 1987, n.833 ed in particolare l'art.6, primo comma,
lettera a), che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti
l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero; Vista
la legge 23 ottobre 1985, n.595, ed in particolare l'art.3, comma quinto,
il quale stabilisce che con decreto del Ministro della sanità sono previsti
i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali
presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di
cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano
ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla
particolarità del caso clinico e sono, altresì, stabiliti i limiti e
le modalità per il concorso nella spesa relativa da porre a carico dei
bilanci delle unità sanitarie locali; -
Ritenuto di dare attuazione alla predetta disposizione; DECRETA 1) Soggetti aventi diritto e forma dell'assistenza. 1) Le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, disciplinate dal presente decreto, sono assicurate ai cittadini italiani residenti in Italia e iscritti agli elenchi delle unità sanitarie locali. 2)
Le prestazioni sono erogate in forma indiretta mediante il parziale
rimborso della spesa sostenuta nei limiti fissati dai successivi articoli. 2)
Prestazioni erogabili. 1)
Possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione,
che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni
procedure tecniche o curative o atrezzature ad avanzata tecnologia e
che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi
e i servizi di alta specialità italiani di cui all'art.5 della legge
23 ottobre 1985, n. 595, nonchè, limitatamente alle prestazioni
che non rientrano fra quelle
di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso
gli altri presidi e servizi pubblici o convezionati con il Servizio
sanitario nazionale. 2)
Le prestazioni erogabili, che non rientrano fra quelle di competenza
dei presidi e servizi di alta specialità, sono individuate, almeno annualmente,
con decreto del Ministro della sanità su proposta del Consiglio superiore
di sanità. Fino a quando non sarà data attuazione al disposto di cui
al secondo comma dell'art.5 della legge 23 ottobre 1985, n.595, con
il predetto decreto sono individuate, altresì, le prestazioni erogabili
di competenza dei presidi e servizi di alta specialità. 3)
Ai fini del presente decreto è considerata "prestazione non ottenibile
tempestivamente in Italia" la prestazione per la cui erogazione
le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale
richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare
con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa
comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero
precluderebbe la possibilità dell¹intervento o delle cure. 4)
E' considerata "prestazione non ottenibile in forma adeguata alla
particolarità del caso clinico" la prestazione che richiede specifiche
professionalità ovvero tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature
non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con
il Servizio sanitario nazionale. 3)
Centro regionale di riferimento. 1)
La regione attribuisce, per ogni branca specialistica, l'accertamento
della sussistenza dei presupposti sanitari - che legittimano l'autorizzazione
al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione del concorso nelle
relative spese - e ogni altra valutazione tecnico-sanitaria, comunque
connessa al trasferimento per cure all'estero, ad uno o più presidi
e servizi di alta specialità di cui all'art.5 della legge 23 ottobre
1985, n.595, siti nel proprio territorio o, se necessario, in regione
limitrofa nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra
quelle di competenza dei predetti presidi e servizi, ad apposite commissioni
sanitarie costituite dalla regione stessa a livello regionale e composte
da personale medico di qualifica apicale delle strutture pubbliche o
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. 2)
I predetti presidi, servizi e commissioni regionali assumono, ai fini
dei trasferimenti per cure all'estero disciplinati dal presente decreto,
la denominazione di centro regionale di riferimento per la branca specialistica
di competenza. 4)
Autorizzazione. 1)
Il concorso nella spesa è concesso solo per le prestazioni autorizzate. 2)
A tali fini l'assistito deve presentare domanda alla unità sanitaria
locale di appartenenza corredata dalla proposta motivata di un medico
specialista nonché dall'ulteriore documentazione prescritta dalle disposizioni
regionali. 3)
L'istanza deve contenere l'indicazione del centro prescelto per la prestazione. 4)
L'unità sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla
regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro
regionale di riferimento territorialmente competente ad autorizzare
le prestazioni all'estero. 5)
Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari
per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle
tempestivamente ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso
clinico), autorizza o meno le prestazioni presso il centro di altissima
specializzazione prescelto, dandone comunicazione all'unità sanitaria
locale competente. 6)
Il centro di riferimento, qualora non fosse possibile autorizzare le
prestazioni presso il centro estero prescelto, può autorizzare, se richiesto,
le prestazioni stesse presso un diverso centro estero, fornendone adeguata
motivazione. 7)
Il centro di riferimento autorizza, inoltre, in relazione alla gravità
del caso clinico, il trasporto dell'assistito con il mezzo ritenuto
più idoneo nonché, nel caso di minori di anni 18 o di pazienti maggiorenni
non autosufficenti, l'accompagnatore, fornendone adeguata motivazione. 8)
Il centro di riferimento autorizza, altresì, ove ritenuto necessario,
il viaggio con il mezzo aereo per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore
nei casi previsti dal precedente comma. 5)
Centri di altissima specializzazione all'estero. 1)
Ai fini del presente decreto è da considerarsi centro di altissima specializzazione
la struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia che sia in
grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione
e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri
e definizioni propri dell'ordinamento sanitario italiano. 2)
La valutazione della sussitenza dei predetti requisiti è rimessa al
centro regionale di riferimento territorialmente competente. 6)
Concorso nelle spese. 1)
Le spese devono essere documentate con fatture quietanzate o titoli
equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali. 2)
La documentazione delle spese, unitamente alla documentazione sanitaria
sulle prestazioni usufruite (copia cartella clinica, referti, ecc.),
è trasmessa dall'interessato all'unità sanitaria locale competente,
tramite il centro regionale di riferimento che ha autorizzato le prestazioni
all'estero. 3)
L'unità sanitaria locale, previo parere del centro di riferimento sulle
spese sanitarie rimborsabili ed in conformità allo stesso, dispone la
liquidazione all'interessato del concorso nella spesa. L'eventuale concessione
di concorsi su spese non ritenute rimborsabili dal centro di riferimento
deve essere congruamente motivata; in tal caso copia del provvedimento
dovrà essre trasmessa alla regione ed al ministero della sanità. 4)
Ai fini del presente decreto, sono considerate spese di carattere strettamente
sanitario quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (spese sostenute
per onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio,
farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) con esclusione, in caso di ricovero
ospedaliero, di quelle di confort alberghiero non comprese nella retta
di degenza. 5)
Le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsate nella misura
dell'80% se sostenute presso centri di natura pubblica ovvero centri
di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate
o controllate dalle autorità sanitarie competenti. Tali condizioni (natura
pubblica, mancanza dello scopo di lucro e tariffe approvate o controllate)
devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane. 6)
Le spese di carattere strettamente sanitario sostenute presso centri
diversi da quelli di cui al comma precedente sono rimborsate nella misura
dell'80%, fermo restando che il rimborso non può comunque essere superiore
a quello cui l'assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni,
presso i locali centri di cui al comma precedente. A tali fini l'assistito
deve produrre apposita certificazione vistata dalle locali rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane. 7)
Le spese per prestazioni libero professionali, comprese quelle fruite
in regime di ricovero ospedaliero sono rimborsate nella misura del 40%. 8)
Le misure di rimborso di cui ai comma precedenti si applicano sulla
spesa sostenuta, al netto delle quote di partecipazione alla spesa,
in misura percentuale o forfettaria, eventualmente previste in generale
dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello Stato estero nei
confronti dei propri assistiti. 9)
Ai fini del presente decreto sono considerate, altresì, spese di carattere
strettamente sanitario le spese per il trasporto ovvero le spese di
viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, nei limiti di
cui ai commi successivi. 10)
Le spese per il trasporto dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore,
con il mezzo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura
dell'80%. 11)
Le spese di viaggio per l'assistito e l'eventuale accompagnatore, con
il mezzo aereo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura
dell'80%. 12)
Salvo quanto previsto dai precedenti commi n.10 e 11, le spese di trasporto
o di viaggio dell'assistito nonché quelle dell'accompagnatore, nel caso
di minori di anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficenti, sono
rimborsate nella misura dell'80% della tariffa ferroviaria o marittima
più economica. 13)
Acconti sul prevedibile rimborso spettante ai sensi dei precedenti commi
possono essere concessi, anche prima del trasferimento all'estero o
del rientro in Italia, in considerazione della particolare entità della
presumibile spesa o delle modalità di pagamento in uso presso la struttura
estera; gli acconti non possono, in ogni caso, superare complessivamente
il settanta per cento del prevedibile rimborso spettante. 14)
Non sono romborsabili le spese di soggiorno nella località estera. 7)
Deroghe. 1)
In caso di gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale
ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il centro
regionale di riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito,
può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art.4,
le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità
sanitaria locale competente. 2)
Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di
cui all'art.2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni
di comprovata gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufuite dai cittadini
che si trovino già all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza
dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono
dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la
regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unità
sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della
relativa spesa a pena di decadenza dal diritto di rimborso (3). 3)
Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art.6 possono
essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito
siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo
del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla regione che determina,
per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile
(3). (3)
Comma così modificato dall¹art.2, D.M. 13 maggio 1993 (Gazz.Uff. 12
giugno 1993, n.136). L'art.1 dello stesso D.M. ha, inoltre così disposto: Art.1.
Le competenze amministrative, già attribuite dall'art.7 D.M. 3 novembre
1989 alla commissione centrale prevista dall'art.8 del decreto ministeriale
medesimo in materia di valutazione dei presupposti e condizioni nonché
di formulazione del parere sulle spese rimborsabili (art.7, comma 2),
nonché quelle attribuite al Ministero della sanità in materia di determinazione
del concorso erogabile (art.7, comma 3 e 4), sono esercitate dalle singole
regioni e province autonome che vi provvedono sulla base delle direttive
della commissione centrale di cui all'art.8, D.M. 3 novembre 1989". 4)
In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art.22, paragrafo 1,
lettera c), punto i), del regolamento CEE n.1408/71 e delle analoghe
disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità,
possono essere concessi, con la procedura di cui al comma precedente,
concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui all'art.6
che restano a carico dell'assistito, qualora le predette spese siano
particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del
nucleo familiare dell'assistito stesso. 5)
Limitatamente alla ricerca di donatore non consanguineo di midollo compatibile
ed al relativo prelievo, operati attraverso i registri dei donatori
di midollo ed i centri ematologici esteri, per il tramite dell'Italian
Bone Marrow Donors Registry (I.B.M.D.R.), istituito e gestito dall'ospedale
Galliera di Genova, il concorso nelle relative spese è disciplinato
come segue:
la spesa della tassa di attivazione della ricerca è a carico dell'assistito
ed è versata dall'assistito stesso direttamente all'I.B.M.D.R. di Genova;
la
spesa per la ricerca è a carcio della U.S.L., territorialmente competente,
nella misura delle tariffe, prefissate dai registri esteri. A tal fine
l'I.B.M.D.R. di Genova fatturerà gli oneri richiesti dai registri esteri
direttamente alla U.S.L. competente (4). (4)
Comma aggiunto all'art.1, D.M. 25 novembre
1998 (Gazz.Uff. 29 gennaio 1999, n.23). 8)
Commissione centrale. 1)
Presso il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del servizio
sanitario nazionale, è istituita una commissione, con la partecipazione
dei rappresentanti delle regioni e di responsabili dei centri regionali
di riferimento, che esprime pareri sugli indirizzi necessari ad assicurare
omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale nella attuazione
delle disposizioni del presente decreto e formula proposte in materia
di assistenza sanitaria all'estero. 2)
A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall'art.3, sesto comma,
della legge 23 ottobre 1985, n.595, le regioni emanano le direttive
necessarie per l'acquisizione dei dati statistici relativi alle prestazioni
di assistenza sanitaria all'estero attraverso schede informative il
cui schema di massima è predisposto dal Ministero della sanità. 9)
Disposizioni transitorie. 1)
Fino a quando il Piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali
non avranno stabilito i presidi e servizi di alta specialità, in attuazione
dell'art.5 della legge 23 ottobre 1985, n.595, le funzioni di centro
regionale di riferimento di cui al precedente art.3 sono svolte, per
ogno branca specialistica, da presidi ospedalieri o da policlinici universitari
all'uopo individuati dalla regione ovvero da apposite commissioni sanitarie
costituite dalla regione a livello regionale e composte da personale
medico di qualifica apicale delle strutture ospedaliere e universitarie. 2)
Le domande di rimborso, prodotte ai sensi delle vigenti disposizioni
regionali, per prestazioni fruite all'estero e rientranti tra quelle
di cui al secondo comma dell'art.2,
che non siano state ancora definite alla data di cui al primo comma
del successivo art.11, sono definite in base alla normativa regionale
ovvero in base ai criteri di cui al presente decreto se più favorevoli. 10)
Province autonome di Trento e Bolzano. Le
province autonome di Trento e Bolzano, attueranno, negli ambiti territoriali
di competenza, le disposizioni del presente decreto secondo i propri
ordinamenti statutari. 11)
Norma finale. 1)
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui
al secondo comma dell'art.2 del presente decreto non può far carico
al Fondo sanitario nazionale la concessione, da parte delle unità sanitarie
locali, di rimborsi spese per assistenza sanitaria fruita all'estero
diversi da quelli disciplinati dal presente decreto o da quelli previsti
dai vigenti trattati e convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza
sociale. 2)
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. << indietro |
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